Con la recentissima sentenza n. 29452/ 2018 il Tribunale di Firenze ha evidenziato come sia possibile dare maggiore effettività al percorso iniziato con la riforma del 2006 (che ha introdotto l’affido condiviso in luogo di quello esclusivo) in spregio a tutti i preconcetti e le ostilità che si sono succedute da tale momento in avanti e che non hanno consentito di dare piena attuazione alla legge.
Tale sentenza, dunque, disponendo che il minore (nello specifico dodicenne) venisse collocato a settimane alterne presso le abitazioni dei genitori se pur residenti in comuni diversi, si è fatta apprezzare in particolar modo per l’interesse prestato all’ascolto del minore il quale, interrogato più volte, ha insistito per tale soluzione ritenendola migliore tra quelle prospettategli in quanto gli avrebbe consentito di frequentare i genitori in egual misura e di poter ampliare la propria cerchia di amicizie.
L’interesse del minore, quindi, assume un rilievo fondamentale non potendo essere ostacolato né dal volere dei genitori, né dalla loro più o meno accesa conflittualità e tutto ciò, peraltro, in linea con le decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’uomo. Ovviamente, concludono i giudici di merito, ne discende che la responsabilità genitoriale debba essere esercitata separatamente, con mantenimento diretto del minore per tutte le spese prevedibili in modo da provvedere immediatamente alle sue necessità, e senza che sia necessario che i redditi degli ex coniugi siano uguali.
A ben vedere tale decisione sembrerebbe in linea con la riforma Pillon (disegno di legge n. 735) tutt’ora all’esame del Parlamento, i cui principi cardine sono “equivalenza dei tempi di frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nel corso dell’anno”, “doppio domicilio del minore presso l’abitazione di ciascuno dei genitori” e “mantenimento diretto dei figli”. Non ci resta che attendere le decisioni del Legislatore, ma una cosa è certa, il ddl ha già prodotto il primo effetto!