La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25134/2018 del 10.10.2018, confermando l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ha dettato le linee guida cui il giudice deve attenersi al fine di valutare l’ammontare dell’assegno di mantenimento dei figli.


Il codice civile, afferma la Corte Suprema, nel prescrivere che entrambi i coniugi sono tenuti ad adempiere all’obbligazione di mantenimento dei figli, non detta un criterio automatico per la quantificazione del relativo assegno, e questo perché i genitori non sono vincolati a far fronte al solo obbligo alimentare ma hanno anche il dovere di provvedere a tutte le esigenze dei figli che riguardano l’aspetto abitativo, scolastico, sanitario, assistenza morale e materiale, nonché ad una stabile organizzazione domestica, in continuità con quanto già accadeva prima della crisi familiare.


Pertanto, con la sentenza in commento i Supremi Giudici hanno specificato che per quantificare correttamente l’assegno di mantenimento occorre prendere in considerazione i seguenti aspetti: 1. esigenze del figlio; 2. tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio; 3. risorse economiche dei genitori; 4. tempi di permanenza presso ciascun genitore; 5. valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.


Ne discende quindi che una decisione come quella assunta dalla corte d’appello di Brescia che determini l’assegno solo sulla base delle consistenti risorse economiche del genitore non può che ritenersi illegittima.