Finalmente è arrivata la decisione che risolve il contrasto giurisprudenziale in materia di assegno di divorzio.


Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con sentenza n. 18287/2018 depositata lo scorso 11.07.2018, hanno stabilito che l’assegno di divorzio ha funzionale assistenziale , compensativa e perequativa”.


La suprema Corte ha chiarito che ai fini dell’attribuzione dell’assegno, l’adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente deve essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare durante il matrimonio, sul presupposto che i principi costituzionali della pari dignità e della solidarietà tra coniugi debbano caratterizzare la storia matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.


Il Giudice, dovrà, dunque, tener conto anche del contributo fornito dal coniuge alla conduzione della vita familiare e di come questo abbia influito alla realizzazione della situazione economica, ponendolo in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.


Tale contributo è fondamentale e costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale.


Ai fini del riconoscimento dell’assegno, dunque, si deve adottare un criterio composito e i fattori da analizzare saranno diversi e andranno valutati caso per caso.


Sarà compito, quindi, del Giudicante, stabilire il diritto all’assegno di divorzio determinandone l’importo sulla base della “storia” matrimoniale da considerarsi quale un “unicum” anche dopo l’intervenuto scioglimento.