C’è attesa in questi giorni per la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, facendo finalmente chiarezza sul punto, si pronuncerà sul criterio da applicare ai fini della valutazione del diritto all’assegno divorzile.
La nota sentenza “Grilli” del 10 maggio 2017, n. 11504 Cassazione I sez. civile, aveva abbandonato il riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio in vigore da diversi anni, privilegiando invece il criterio dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge economicamente più debole (in sostanza, il divorzio recide ogni vincolo matrimoniale e l’assegno spetta solo all’ex coniuge, in genere la moglie, che non ha “mezzi adeguati” e che non può procurarseli per “ragioni oggettive”). Diversi giudici successivamente hanno manifestato il medesimo orientamento giurisprudenziale fino al 2 maggio 2018 allorquando la VI sez. civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10417 è ritornata al criterio applicato in precedenza, statuendo che ai fini dell’assegnazione e del calcolo dell'assegno divorzile <<rileva l’impossibilità di ottenere risorse tali da consentire il raggiungimento di un tenore di vita sostanzialmente non diverso da quello goduto in costanza di matrimonio>>.
A questo punto non ci resta che attendere la pronuncia ultima e (forse) definitiva delle Sezioni unite !